IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, e in particolare l'art. 6;
  Visto  lo  statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del  10  aprile  1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int.
del  18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile  1995),  decreto  rettorale  n.  677/Int.  dell'11 giugno 1997
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del 7 luglio 1997),
decreto  rettorale  n.  242/Int.  del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28  settembre  2000),  decreto  rettorale  n.  180  dell'8 marzo 2001
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  26 marzo 2001),
decreto  rettorale  n.  1444  del  29 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518
del 1° agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25
agosto  2003)  e  decreto  rettorale  n.  843  del  7  novembre  2003
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003), e
decreto  rettorale  n.  14  del  16  gennaio  2004  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004);
  Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 27 gennaio
2009,  di  approvazione  delle modifiche degli articoli 1, 4, 10, 17,
24,  comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e 6, 37, 38, 39, 58, 59, comma
2 dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  delibera del senato accademico nella seduta del 27 marzo
2009, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto
di Ateneo di cui alla precedente premessa;
  Vista  la nota protocollo n. 10952 del 27 aprile 2009, con la quale
sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse;
  Vista  la  nota  in  data  7  luglio 2009 con la quale il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca ha comunicato di
non aver osservazioni in merito alle modifiche proposte;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Gli  articoli 1, 4, 10, 17, 24, comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e
6,  37,  38, 39, 58, 59, comma 2 del vigente statuto dell'Universita'
Ca'  Foscari  di  Venezia sono modificati secondo il testo di seguito
riportato che sostituisce il precedente:
  «Art.  1  (Natura e ruolo dell'Universita'). - 1. L'Universita' Ca'
Foscari  Venezia, di seguito denominata Universita', e' sede primaria
di  ricerca  scientifica  ed  istruzione  superiore.  Ha personalita'
giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
  2.  A  norma  della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge,
gode  di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica,
organizzativa, finanziaria e contabile.».
  «Art.  4 (Corsi e titoli). - 1. L'universita' conferisce i seguenti
titoli:
   a) laurea (L);
   b) laurea magistrale (LM);
   c) diploma di specializzazione (DS);
   d) dottorato di ricerca (DR);
   e) master universitario di I e II livello (MU).
  2.   L'Universita'   rilascia,  inoltre,  attestati  relativi  alle
attivita' di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.
  3.  I  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale e di dottorato di
ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.».
  «Art.  10  (Prorettori). - 1. Il rettore nomina tra i professori di
ruolo  di prima fascia dell'universita' un prorettore vicario. Questi
adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti
di ordinaria amministrazione.
  2.  Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono
delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze
del  consiglio  di amministrazione e del senato accademico; egli puo'
optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno
didattico,   dandone  comunicazione  al  preside  della  facolta'  di
appartenenza.
  3.   Il   rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Universita',  prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti
di  competenza.  I  prorettori  hanno  delega alla firma degli atti e
rispondono  direttamente  al  rettore  del loro operato. Su argomenti
relativi  agli  ambiti  di  competenza  i prorettori, su proposta del
rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi
dell'Universita'  e  possono  essere  invitati alle sedute del senato
accademico e del consiglio di amministrazione.
  4.  La carica di prorettore vicario e' incompatibile con ogni altra
carica  istituzionale dell'Universita' e degli enti strumentali della
stessa.».
  «Art.  17  (Composizione  del  consiglio  degli  studenti). - 1. Il
consiglio  degli  studenti  e' composto da non piu' di trenta membri,
eletti  tra  gli  iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai
dottorati  di ricerca dell'Universita' secondo le modalita' contenute
nel regolamento generale di Ateneo.
  2.  Il  consiglio degli studenti rinnova ogni due anni accademici i
suoi componenti.
  3.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge tra i suoi componenti il
presidente, che dura in carica un biennio accademico.
  4.  Il  funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal
regolamento generale di Ateneo.».
  «Art.  24 (Natura e funzioni del dipartimento). - 2. I dipartimenti
concorrono  alla  organizzazione delle attivita' didattiche dei corsi
di  laurea e laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei
master  universitari  e  dei  corsi  di  perfezionamento,  mettendo a
disposizione  le  proprie  risorse  umane  e  strumentali;  essi sono
direttamente   responsabili   dell'organizzazione   delle   attivita'
didattiche  relative  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca, ai master
universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di formazione
post-laurea ed extra-universitari.».
  «Art.  32  (Ruolo  della  facolta'). - 2. L'offerta didattica della
facolta'  puo' articolarsi in corsi di laurea e laurea magistrale. La
facolta' puo' inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi
per  master  universitario  di  primo e secondo livello, di scuole di
specializzazione e di corsi di perfezionamento.
  Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi
di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.
  «Art.  36  (Preside  di  facolta').  -  5.  La carica di preside e'
incompatibile  con  quella  di  rettore,  di  prorettore  vicario, di
direttore  di  dipartimento,  di  direttore  o  presidente  di centro
interdipartimentale  di  ricerca  e  di  centro o ente strumentale di
erogazione  di  servizi,  di  presidente  di  collegio  didattico, di
direttore  di  scuola  di specializzazione, di direttore di scuola di
dottorato  e  loro  sostituti;  essa  e' incompatibile inoltre con le
cariche istituzionali del sistema delle biblioteche dell'Ateneo.
  6.  Il  preside  puo' designare tra i professori di prima fascia un
vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Alla
carica   di  vicepreside  si  applicano  le  stesse  incompatibilita'
previste per la carica di preside.».
  «Art.  37 (Collegi didattici). - 1. I collegi didattici organizzano
l'attivita'  di un singolo corso di studio o di piu' corsi di studio,
anche   di  classi  diverse  purche'  omogenee  dal  punto  di  vista
scientifico-culturale.
  2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facolta'. Essi
sono  formati  da un minimo di cinque a un massimo di dodici docenti,
uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un
professore  di  prima  o di seconda fascia, nominato dal consiglio di
facolta'.».
  «Art.  38  (Commissione didattica di facolta'). - 1. La commissione
didattica  di  facolta'  costituisce  osservatorio  permanente  delle
attivita' didattiche, con particolare riguardo alla valutazione della
funzionalita' ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita'
dell'attivita'  didattica e del funzionamento dell'orientamento e del
tutorato.
  2.   La   commissione   e'  composta,  secondo  norme  fissate  dal
regolamento  della  facolta',  da  una  rappresentanza  paritetica di
docenti  designati  dal  consiglio di facolta', tra i quali lo stesso
consiglio  individua  il presidente, e di studenti iscritti a diversi
corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.».
  Sezione II - Corsi di laurea e laurea magistrale interfacolta'.
  «Art.  39 (Corsi di laurea e laurea magistrale interfacolta'). - 1.
Ove  il  corso  di  laurea o laurea magistrale sia istituito mediante
l'apporto  di  piu'  facolta' dell'Universita' Ca' Foscari o anche di
facolta'  di  altre  universita',  le  competenze sull'organizzazione
della  didattica  proprie  dei  consigli  di facolta' potranno essere
dagli  stessi  delegate  al collegio didattico che sara' composto dai
docenti di tutte le facolta' interessate.
  2.  L'apporto  di  facolta'  di altre universita' sara' regolato da
apposite convenzioni.».
  «Art. 58 (Interpretazioni). - 1. Nello statuto:
   a)   per  professori,  si  intendono  i  professori  straordinari,
ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
   b)  per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari,
associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
   c)  con la parola “ricercatori” si intendono anche gli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
   d)  per  studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di
laurea  magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di
ricerca  e  per  master  universitario  nell'Universita'  Ca' Foscari
Venezia;
   e)     con     l'espressione     “personale     tecnico    e
amministrativo”  si  intende  tutto  il  personale  non docente
dell'universita',  di  ogni  area  funzionale  e  qualifica, compresa
quella dirigenziale;
   f)   con   l'espressione  “personale”  si  intende  il
personale docente e il personale tecnico e amministrativo;
   g) con l'espressione “e' immediatamente rieleggibile per una
sola  volta” usata per le cariche elettive triennali si intende
che  la  durata  della  carica  non  puo' superare i sei anni su nove
anni.».
  «Art.  59 (Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali). -
2.  Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti
dallo statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.